1. Il mandato in previsione dell'incapacità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è stipulato per atto pubblico con procura. Una copia del contratto è inviata, a cura del notaio ricevente, al consiglio nazionale del notariato, ai fini della sua iscrizione nel registro di cui all'articolo 9.
2. Il mandato in previsione dell'incapacità è disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge.
3. L'attività del mandatario è sottoposta al controllo del giudice tutelare, il quale, d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia