Art. 5.
(Mandato in previsione dell'incapacità).

      1. Il mandato in previsione dell'incapacità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è stipulato per atto pubblico con procura. Una copia del contratto è inviata, a cura del notaio ricevente, al consiglio nazionale del notariato, ai fini della sua iscrizione nel registro di cui all'articolo 9.
      2. Il mandato in previsione dell'incapacità è disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge.
      3. L'attività del mandatario è sottoposta al controllo del giudice tutelare, il quale, d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia

 

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interesse, può, con decreto motivato, dichiarare cessata o temporaneamente sospesa l'efficacia del contratto e provvedere, contestualmente, alla nomina di un amministratore di sostegno.
      4. L'efficacia del mandato è comunque sospesa durante il periodo in cui il mandante riacquista la capacità.